Art. 7 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 7 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza1. Presso l’Università di Trieste i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 18 del D.Lgs. 626/94 sono individuati fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivestano funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dal regolamento di Ateneo approvate in sede di contrattazione a latere.
2. La composizione e le ulteriori attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è quella definita in sede di contrattazione a latere.