Art. 8 - Prevenzione incendi
Art. 8 - Prevenzione incendi1. In attesa dell’emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell’art. 6 del D.P.R. 12.01.98 n. 37.
2. Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate su richiesta del Datore di Lavoro, Rettore, a cura degli organi tecnici dell’Università di Trieste, nel rispetto dei principi base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall’art. 3 del D.P.R. 29.07.82 n. 577.