Art. 9 - Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti
Art. 9 - Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti1. Nell’impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il Rettore, il Dirigente, il Preposto , per quanto di rispettiva competenza, devono:
a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l’adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione;
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il Dirigente, sentito il Preposto, per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvale della collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione, del Medico Competente, dell’Esperto Qualificato e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.