Art. 10 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio
Art. 10 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell’Università di Trieste presso enti esterni, così come quello di enti che svolgono la loro attività presso l’Università di Trieste, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 626/94, sono individuati d’intesa tra gli enti convenzionati e l’Università di Trieste, attraverso specifici accordi da attuare prima dell’inizio delle attività convenzionate.
2. Nella procedura di formalizzazione dei predetti accordi il Rettore si può avvalere del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Ateneo, del Medico Competente e dell’Esperto Qualificato.