Art. 4 - Prove

Art. 4 - Prove

1. Le prove d’esame e le relative modalità di svolgimento sono definite dal bando di concorso in relazione alle qualifiche professionali oggetto del concorso ed alle esigenze funzionali dell’Amministrazione. In particolare le prove d’esame consistono:

a) per i profili professionali di settima qualifica o superiore: in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso, comprendente l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera indicata nel bando e delle fonti normative autonome (Statuto e Regolamenti) dell’Università di Trieste.
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica: in una prova scritta o a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso, ivi compresa la conoscenza e delle fonti normative autonome (Statuto e Regolamenti) dell’Università di Trieste.
c) per i profili professionali fino alla quarta qualifica: in una prova pratica attitudinale inerente la specifica professionalità richiesta.

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