Art. 6 - Procedure concorsuali: per titoli
Art. 6 - Procedure concorsuali: per titoli1. L’assunzione mediante concorso per titoli avviene esclusivamente in applicazione di disposizioni di legge o di altre fonti normative e limitatamente alle categorie di personale da esse previste.
I titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli sono espressamente indicati nel bando di concorso.
La valutazione dei titoli avviene con i medesimi criteri di cui all’articolo 5, fatte salve diverse disposizioni di legge.