Art. 7 - Preselezione
Art. 7 - Preselezione1. In relazione al numero degli aspiranti al concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo ad una prova preselettiva consistente nella risoluzione di tests a risposta multipla, da svolgersi in un tempo predeterminato e che può essere predisposta da aziende specializzate nella selezione di personale.
2. Le domande sono intese a valutare la cultura generale ed il possesso dei requisiti attitudinali commisurati alla posizione da ricoprire.
3. Nel bando di concorso viene determinato il numero degli ammessi alle prove concorsuali a seguito del superamento della preselezione. Vengono ammessi alle prove concorsuali anche i candidati che eventualmente dovessero trovarsi a parità di punteggio con l’ultimo idoneo ammesso.