Art. 9 - Corso-concorso

Art. 9 - Corso-concorso

1. L’assunzione di personale per le qualifiche professionali dalla VII alla IX può avvenire anche a seguito di corso-concorso, per esami, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce per ciascuna qualifica il numero dei posti, la durata, il programma e le modalità d’accesso.

2. Il corso-concorso si articola nelle seguenti fasi:

a) una eventuale fase preselettiva, da svolgersi nei casi e con le modalità di cui all’art. 7, comma 1;
b) una prova per l’ammissione al corso, consistente in un test diretto a verificare le conoscenze tecnico-professionali;

c) un corso di durata e di programma da definire volta per volta;
d) un esame finale.

3. Il bando di concorso deve indicare:

a). il numero dei posti da ricoprire; il 50% dei posti messi a concorso viene riservato al personale dell’Università di Trieste appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale, in possesso dell’anzianità e dei titoli di studio di cui all’art. 2 per l’accesso ai concorsi riservati, senza le riduzioni di anzianità ivi previste.
b). il numero dei candidati ammessi all’esame di ammissione al corso dopo l’eventuale fase preselettiva;
c). il numero dei candidati che parteciperanno al corso, dopo la prova di ammissione;
d). la durata, lo svolgimento ed il programma dei corsi, dei periodi di attività pratiche ed il programma delle prove d’esame

4. Le lezioni sono tenute da esperti che ricoprano la posizione di docenti, di ricercatori, di dirigenti, di tecnici e di amministrativi dell’Università, di altre istituzioni universitarie o di altri enti pubblici o di aziende o studi professionali in possesso di comprovate esperienze e capacità nelle materie oggetto di concorso. I corsi possono essere programmati, organizzati e tenuti anche da qualificate strutture esterne specializzate in formazione.

5. I corsi sono articolati in un periodo di formazione in aula integrato eventualmente da un periodo di attività pratiche da effettuarsi in unità organizzative dell’Università, in enti pubblici e in aziende private con le quali l’Università stipula apposite convenzioni o accordi di collaborazione.

6. Per il personale interno, la partecipazione al corso e alle eventuali attività pratiche è considerata presenza in servizio ma non può dare luogo a eccedenze di orario o a lavoro straordinario.

7. L’assenza dalle lezioni e/o dalle attività pratiche, a qualsiasi causa dovuta ancorchè giustificata, superiore ad un quinto delle ore prescritte per l’intero corso, comporta l’esclusione dal corso-concorso; tale esclusione viene disposta con motivato provvedimento del Direttore amministrativo.

8. Al termine del corso si svolge l’esame - costituito da due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e da un colloquio - con le modalità e sulle materie previste dal bando. Per ottenere l’idoneità i candidati dovranno riportare una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova.

9. La Commissione giudicatrice dell’esame finale è costituita dai docenti dei corsi e integrata - ove necessario - da un dirigente o vice-dirigente dell’amministrazione.

10. La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte la votazione conseguita nel colloquio.

11. Al termine delle procedure di cui al presente articolo, eventuali posti pubblici o riservati, non coperti per mancanza di idonei, potranno venir ricoperti facendo ricorso alle graduatorie dei posti riservati o pubblici corrispondenti.

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