Art. 3 - Definizione di mobilità
Art. 3 - Definizione di mobilità1.- Ai fini del presente regolamento, per mobilità del personale tecnico-amministrativo si intende solo quella che opera tra le diverse strutture di gestione (Dipartimenti, Centri servizi, Sezioni amministrative) e tra Poli diversi. Competente a provvedere in merito è il Direttore amministrativo, salva informazione preventiva alle OO.SS./RSU, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 2.
2.- Nell'ambito delle singole strutture di gestione il trasferimento del personale non costituisce mobilità, e viene disposto, sentiti gli interessati, nel rispetto delle mansioni espletate da ciascuno, dal responsabile della struttura stessa.