Art. 4 - Tipologie di mobilità

Art. 4 - Tipologie di mobilità

1.- La mobilità può avvenire a domanda o d’ufficio.
2.- In ogni caso, fatta salva la professionalità acquisita dal dipendente, la mobilità deve essere compatibile con le effettive esigenze di funzionalità delle predette strutture e deve tendere altresì al miglior inserimento del personale nell’ambiente di lavoro, valutando a tal fine anche il regime di impegno a part-time dell’eventuale richiedente.

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