Art. 7 - Trasferimenti d'ufficio

Art. 7 - Trasferimenti d'ufficio

1.- Il trasferimento d’ufficio è disposto nei seguenti casi:

a) al verificarsi di situazioni eccezionali e di particolare urgenza che costituiscano grave pregiudizio al buon funzionamento di Dipartimenti, Centri servizi e Sezioni amministrative, previo accertamento della professionalità e delle necessarie competenze;
b) per accorpamenti, riorganizzazioni o soppressioni di strutture;
c) per messa in disponibilità per esubero motivata del dipendente da parte del Capo struttura;
d) per ragioni di salute, ai sensi della normativa vigente.
2.- Il Direttore amministrativo, sentito l’interessato, provvede in merito con proprio decreto, che viene trasmesso per informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

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