Art. 2

Art. 2

In relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, (b) della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 il Senato Accademico ripartisce i fondi di Ateneo di cui all’art. 24, comma 6 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 80/1998, eventualmente integrati con ulteriori fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione, riservando una quota per il finanziamento di progetti di interesse dell’Ateneo (art. 4, comma 2, (b)-2) e assegnando alle singole Facoltà contributi finalizzati alle attività previste dall’ art. 4, comma 2, (b)-1 e 2.

admin