Art. 3
Art. 3All’atto della ripartizione dei fondi il Senato Accademico individua gli obiettivi e le priorità per i progetti di interesse dell’Ateneo.
Tali obiettivi vengono resi noti a mezzo bando rettorale aperto a progetti presentati da gruppi di docenti anche appartenenti a Facoltà diverse.
In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera c) della Legge 370/99, la selezione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti sono affidati al Senato accademico.