Art. 4

Art. 4

Ciascuna Facoltà delibera ogni anno sui criteri di ripartizione del contributo assegnato tra i compensi complessivamente attribuibili alle attività di cui all’articolo 4 comma 2 (b)-1 e 2 (b)-2 della Legge 370/99. Gli incentivi per le attività di cui all’articolo 4 comma 2 (b)-1 verranno assegnati a professori e ricercatori che in un arco di tempo non inferiore a dieci mesi ed in ogni tipologia di corso universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, dedichino almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari ed assolvano ad ulteriori e specifici impegni orari per l’orientamento, l’assistenza e il tutorato, la programmazione e l’organizzazione didattica, l’accertamento dell’apprendimento e che comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l’anno accademico.

A questo scopo entro un mese dopo la conclusione dell’anno accademico tutti i professori e ricercatori sono tenuti a presentare al Preside una scheda consuntiva dell’attività svolta.
I progetti di Facoltà (art. 4, comma 2 (b) -2) dovranno essere presentati al Preside della Facoltà interessata entro il termine da questi stabilito.

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