Art. 5

Art. 5

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento la selezione dei progetti da finanziare è effettuata dal Consiglio di Facoltà, su proposta di una apposita commissione, nominata dal Consiglio di Facoltà, in cui sia comunque prevista un'adeguata rappresentanza degli studenti facenti parte dello stesso Consiglio o in caso di impedimento da un numero equo di studenti designati dai rappresentanti delle singole Facoltà.

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