Art. 7

Art. 7

I compensi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico per le attività di cui all’art. 3 del presente Regolamento e su proposta dei Consigli delle Facoltà competenti per quanto attiene le attività di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

Per i progetti realizzati da gruppi di docenti la ripartizione dei compensi tra gli aventi diritto viene proposta dal Senato Accademico per le attività di cui all’art. 3 del presente Regolamento e dai Consigli delle Facoltà competenti per le attività di cui all’art. 4 del Regolamento stesso.
Tali proposte verranno formulate successivamente all’acquisizione della valutazione sull’attività didattica nell’ambito di programmi di valutazione della didattica adottati dall’Ateneo.

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