Art. 6 - Erogazione delle Borse
Art. 6 - Erogazione delle Borse1. Per l’erogazione della prima rata della borsa è necessario che l’assegnatario dimostri l’avvenuta iscrizione al Corso di laurea.
2. Le domande prive dei documenti richiesti o incomplete o irregolari verranno respinte. Verranno altresì respinte, in mancanza di documenti atti alla valutazione delle condizioni economiche, le domande che presentino situazioni inattendibili.
3. L’Università si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato, documento o integrazione di dati ritenuti necessari per la definizione della richiesta dello studente. Qualora l’interessato non dovesse produrre quanto richiesto nei termini indicati, la domanda sarà respinta come incompleta.