Art. 10 - Erogazione della borsa
Art. 10 - Erogazione della borsa1. La borsa di studio verrà erogata in due soluzioni: la metà entro il 30 novembre dell’anno in cui viene fatta la domanda e la restante metà entro il 31 luglio dell’anno successivo.
1. La borsa di studio verrà erogata in due soluzioni: la metà entro il 30 novembre dell’anno in cui viene fatta la domanda e la restante metà entro il 31 luglio dell’anno successivo.