Art. 2
Art. 2Le prove d’esame e le relative modalità di svolgimento sono definite dal bando di concorso, in relazione alle categorie ed aree oggetto del concorso ed alle esigenze funzionali dell’Amministrazione.
Le prove d’esame e le relative modalità di svolgimento sono definite dal bando di concorso, in relazione alle categorie ed aree oggetto del concorso ed alle esigenze funzionali dell’Amministrazione.