Art. 3

Art. 3

I contratti a tempo determinato di cui all’art. 1 non potranno in nessun caso essere rinnovati o prorogati per un periodo superiore ai cinque anni con la stessa persona, fermo restando che l’ultimazione dei programmi o dei progetti o, comunque, il compimento del termine massimo di 5 anni comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.

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