Art. 1 - Indizione delle elezioni
Art. 1 - Indizione delle elezioniLe elezioni per la nomina dei Comitati Scientifici preposti alla valutazione delle richieste di finanziamenti per progetti di ricerca vengono indette ogni due tornate annuali dei finanziamenti stessi con decreto rettorale.
Ai fini delle elezioni si applica la Tabella di corrispondenza fra i Settori scientifico-disciplinari e le Aree scientifico-disciplinari, di cui all’Allegato A del Decreto Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 4 ottobre 2000, che fa parte integrante del presente regolamento elettorale.