Art. 4 - Svolgimento delle votazioni
Art. 4 - Svolgimento delle votazioniLe elezioni hanno luogo nella stessa ed unica giornata, determinata con il decreto rettorale di cui all’art. 1, dalle 9 alle 16, per tutte le aree scientifico-disciplinari, presso i Dipartimenti maggiormente rappresentativi, vale a dire con il maggior numero di elettori.