Art. 5 - Composizione dei seggi elettorali

Art. 5 - Composizione dei seggi elettorali

Con lo stesso decreto rettorale, di cui all’art. 1, vengono prescelti i Dipartimenti presso i quali avranno luogo le votazioni.
Presso ciascuno dei Dipartimenti prescelti, il Direttore della struttura stabilisce, con propria comunicazione, indirizzata ai membri del seggio e, per conoscenza, al Rettore, l’ubicazione e composizione del seggio elettorale, che sarà composto da tre membri, prescelti dal Direttore tra l’elettorato attivo dell’area scientifico-disciplinare di appartenenza, non escluso il Direttore medesimo. Fungerà da Presidente del seggio il componente di seggio in possesso della qualifica più elevata e con la maggiore anzianità di ruolo. Fungerà da Segretario di seggio il componente in possesso della qualifica meno elevata e con la minore anzianità in ruolo.
Sarà cura del Direttore del Dipartimento fornire formalmente al seggio elettorale quanto necessario al regolare svolgimento delle elezioni (liste elettorali con spazio firma per l’elettore, schede per la votazione, materiale di cancelleria, schemi di verbale, ecc.), avvalendosi della collaborazione degli uffici dell’Amministrazione.

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