Art. 7 - Espressione del voto
Art. 7 - Espressione del votoA ciascun elettore viene consegnata una scheda contrassegnata dal nome dell'area scientifico-disciplinare di appartenenza dell'elettore stesso.
Ciascun elettore può esprimere il proprio voto, indicando le preferenze in numero non superiore ad un terzo degli eleggibili, arrotondato per eccesso. Qualora risulti indicato sulla scheda elettorale un numero di preferenze maggiore del consentito, saranno nell’ordine considerate valide le preferenze espresse nei limiti del terzo degli eleggibili. Qualora risulti indicato sulla scheda elettorale un nominativo non appartenente all’elettorato passivo di quell’area, va considerata nulla la sola preferenza per quel nominativo, rimanendo valide le altre. E’ altresì nulla la preferenza attribuita ad un docente o ricercatore già membro di un Comitato Scientifico non rieleggibile.
Il voto è segreto.