Art. 10 - Conclusione delle operazioni elettorali

Art. 10 - Conclusione delle operazioni elettorali

A conclusione dello scrutinio, il Presidente del seggio elettorale trasmette al Rettore, in plico sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente alle liste elettorali corredate dalle firme dei votanti assieme agli originali delle schede.

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