Art. 11 - Nomina dei Comitati Scientifici
Art. 11 - Nomina dei Comitati ScientificiSulla base dei risultati delle votazioni, con decreto rettorale vengono nominati i componenti dei Comitati Scientifici.
Con il medesimo decreto, la persona, che, nell’ambito di ciascun Comitato, sia in possesso della qualifica più elevata e con la maggiore anzianità di ruolo, viene invitata a convocare la prima riunione del Comitato, nella quale si provvederà all’elezione del Presidente.
Il Comitato Scientifico dura in carica per due tornate annuali di finanziamenti di Ateneo per progetti di ricerca scientifica. I membri di ciascun Comitato Scientifico non sono rieleggibili consecutivamente.