Art. 18 - Verbali e delibere degli organi collegiali centrali, decreti, circolari e contratti: gestione e archiviazione
Art. 18 - Verbali e delibere degli organi collegiali centrali, decreti, circolari e contratti: gestione e archiviazione1. Per ogni verbale, delibera, decreto, circolare e contratto devono di norma essere prodotti almeno due originali, ferme restando le eventuali copie dichiarate conformi e le copie di carattere informativo riprodotte per le esigenze d’ufficio.
2. Un originale va conservato nella rispettiva serie (serie delle delibere del Senato Accademico, serie dei decreti, ecc.) ed ordinato secondo il numero di repertorio; l’altro originale va conservato nel rispettivo fascicolo, ossia assieme ai documenti che afferiscono al medesimo affare o procedimento amministrativo.