Art. 19 - Elementi di garanzia e di informazione dei documenti
Art. 19 - Elementi di garanzia e di informazione dei documenti1. I documenti prodotti devono riportare, se disponibili, le seguenti informazioni:
a) stemma accompagnato dalla dicitura “Università degli Studi di Trieste”, in alto al centro del documento;
b) unità organizzativa responsabile;
c) indirizzo completo (via, numero, c.a.p., città, provincia, stato);
d) codice fiscale dell’Ente;
e) numero di telefono;
f) numero di fax;
g) indirizzo istituzionale di posta elettronica della Unità organizzativa competente;
h) data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso;
i) numero di protocollo;
j) numero di repertorio (qualora il documento sia soggetto a repertoriazione);
k) indice di classificazione composto da titolo e classe;
l) numero degli allegati;
m) descrizione degli allegati;
n) oggetto del documento;
o) sigla del responsabile del procedimento amministrativo con relativa firma autografa o informatica (digitale), del dirigente o di chi ne fa le veci con relativa firma autografa o informatica (digitale), nonché del responsabile della composizione del testo.