Art. 22 - Uso dei sistemi informatici, telematici e di posta elettronica e funzioni di accesso alle informazioni
Art. 22 - Uso dei sistemi informatici, telematici e di posta elettronica e funzioni di accesso alle informazioni1. L’uso dei sistemi informatici, telematici e di posta elettronica per la redazione dei documenti amministrativi è consentito in quanto conforme ai criteri ed alle modalità di elaborazione, protezione, sicurezza e trasmissione dettati dalla normativa vigente.
2. L’accesso ai dati da parte degli utenti dell’amministrazione centrale, nonchè la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti, sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal Direttore Amministrativo, di concerto con i responsabili competenti dei servizi informativo ed informatico.