Art. 31 - Massimario di selezione
Art. 31 - Massimario di selezione1. Per massimario di selezione si intende l’elenco, coordinato con il titolario di classificazione e la tabella dei procedimenti amministrativi, dei documenti prodotti e del rispettivo tempo di conservazione (limitato o perenne).
2. Il massimario di selezione è modificato oppure riconfermato periodicamente con provvedimento del Direttore Amministrativo.
3. Essendo il massimario di selezione strettamente connesso con la tabella dei procedimenti amministrativi, il Direttore amministrativo definisce con proprio provvedimento il nuovo massimario dopo la revisione, l’integrazione e l’aggiornamento della tabella dei procedimenti amministrativi.