Art. 33 - Fascicolazione dei documenti
Art. 33 - Fascicolazione dei documenti1. Ogni documento, dopo la sua classificazione, va fascicolato a cura del responsabile, collaboratore o sostituto della UOR competente ovvero del responsabile del procedimento amministrativo, nel caso in cui il documento afferisca ad un procedimento come determinato dalla tabella dei procedimenti e relativi termini allegata allo specifico regolamento.
2. Per fascicolazione si intende l’inserimento del documento in un apposito fascicolo.
3. I documenti sono conservati all’interno del fascicolo, del sottofascicolo e dell’inserto, secondo l’ordine cronologico di registrazione, ossia secondo il numero di protocollo ad essi attribuito o, se assente, secondo la propria data.
4. Ogni fascicolo ha una copertina (cosiddetta “camicia”), conforme ad apposito modello descritto in allegato al presente regolamento, nella quale deve essere indicato il titolo, la classe, il numero del fascicolo, l’oggetto dell’affare o del procedimento amministrativo, nonché l’eventuale presenza di sottofascicoli o inserti.