Art. 40 - Differimento dei termini di registrazione
Art. 40 - Differimento dei termini di registrazione1. Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permetta di evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa e qualora dalla mancata registrazione a protocollo del documento nel medesimo giorno lavorativo di ricezione possa derivare un pregiudizio a diritti o legittime aspettative di terzi, con motivato provvedimento del responsabile del servizio protocollo dell’amministrazione centrale si differiscono i termini di registrazione.
2. Nel provvedimento di differimento dei termini devono essere individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause della stessa nonchè il termine entro il quale la registrazione a protocollo deve comunque essere effettuata.
3. Possono essere ammessi alla procedura di protocollo differito soltanto i documenti in arrivo, distinti in tipologie omogenee da indicarsi nel provvedimento di differimento a cura del responsabile del servizio protocollo.