Art. 57 - Istituzione dell’Albo Ufficiale
Art. 57 - Istituzione dell’Albo Ufficiale1. È istituito l’Albo Ufficiale dell’Amministrazione centrale (Albo).
2. Il repertorio dell’Albo è associato al protocollo unico dell’Amministrazione centrale.
1. È istituito l’Albo Ufficiale dell’Amministrazione centrale (Albo).
2. Il repertorio dell’Albo è associato al protocollo unico dell’Amministrazione centrale.