Art. 61 - Durata della pubblicazione

Art. 61 - Durata della pubblicazione

1. A fine di garantire l’effettiva conoscenza da parte di terzi, di norma, la durata della pubblicazione non può essere inferiore ai quindici giorni né superiore ai sessanta, salvo quanto altrimenti previsto in specifiche disposizioni legislative e/o regolamentari.
2. L’indicazione della durata della pubblicazione è specificata, a cura del responsabile della UOR richiedente, nel modello di cui al comma 1 del successivo art. 62.

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