Art. 67 - Annullamento di una registrazione

Art. 67 - Annullamento di una registrazione

1 È consentito l’annullamento di una registrazione, a seguito di motivata richiesta da parte del responsabile della UOR che ne ha richiesto la pubblicazione.
2 La registrazione verrà annullata mediante apposizione della dicitura “Annullato” in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza ed indicando la data di annullamento, il nome o codice dell’operatore e gli estremi della richiesta.
3 Il documento pubblicato va immediatamente marcato con la dicitura “Annullato”, posta in maniera ben visibile e lasciato nel medesimo luogo fino alla scadenza dei termini di pubblicazione previsti.
4 Non è ammessa la formula “Errata-corrige”; qualora si riscontrassero errori nel documento pubblicato, si deve procedere ad una nuova pubblicazione, annullando contestualmente il documento errato.

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