Art. 69 - Differimento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione

Art. 69 - Differimento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione

1. Nelle more specifiche direttive dettate dall’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.), nonché dell’emanazione di standard internazionali per la conservazione dei documenti su supporto non cartaceo che non pregiudichino la certezza del diritto e l’efficacia probatoria, è differito l’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione.

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