Art. 4 - Durata

Art. 4 - Durata

1. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, gli incarichi hanno durata non inferiore ai due anni e non superiore ai sette anni, con facoltà di rinnovo.
2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

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