Art. 5 - Titoli

Art. 5 - Titoli

1. La valutazione dei titoli viene effettuata sulla base dei documenti prodotti e/o individuati nel fascicolo personale dagli aspiranti, per le categorie e con i punteggi indicati negli articoli 7, 9 e 11 del presente regolamento.
2. I titoli devono essere comunque inerenti e qualificanti per i posti messi a selezione e devono essere prodotti entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

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