Art. 13 - Graduatorie di merito
Art. 13 - Graduatorie di merito1. Con decreto del Direttore amministrativo vengono approvati gli atti delle selezioni, le graduatorie di merito e vengono dichiarati i vincitori.
2. A parità di merito si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri:
a. maggiore anzianità di servizio
b. possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla categoria dall’esterno, con riferimento, in caso di parità, al voto riportato.
3. La graduatoria di merito e quella dei vincitori vengono affisse all’albo della Sezione personale tecnico-amministrativo. Dalla data dell’affissione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dalla suddetta affissione, unicamente per la copertura dei posti messi a selezione.
5. I vincitori vengono contestualmente inquadrati nella categoria superiore e relativa area, con diritto al trattamento economico previsto dalla normativa vigente.
6. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL 2002/2005, il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57 del CCNL 1998/2001 non è soggetto al periodo di prova.