Art. 2 - Bando di concorso

Art. 2 - Bando di concorso

1. Le selezioni mediante concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato sono indette con provvedimento del Direttore amministrativo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica: il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso.
2. Il provvedimento contiene:
a. il numero, la tipologia e la destinazione dei posti da ricoprire
b. il trattamento economico spettante;
c. le eventuali percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
d. i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti;
e. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
f. l’indicazione del tipo di prova e del relativo contenuto;
g. la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
h. il diario e la sede d’esame, ovvero le modalità di comunicazione degli stessi;
i. i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e la sua validità temporale e le relative modalità di utilizzo;
j. i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, nonchè i termini e le modalità per la loro presentazione;
k. le modalità di assunzione e di presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro;
l. le indicazioni sul rispetto della vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
m. l’indicazione del responsabile del procedimento.

3. L’Università determina con proprio provvedimento l’importo dei diritti per la partecipazione ai concorsi.

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