Art. 4 - Concorso per titoli ed esami
Art. 4 - Concorso per titoli ed esami1. L’assunzione mediante concorso per titoli ed esami è oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione il quale stabilisce, in relazione alla professionalità richiesta, il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli, che non può, comunque, superare i 10/30 o equivalente.
2. La valutazione dei titoli, salvo non sia previsto diversamente da norme specifiche, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, limitatamente ai titoli dei candidati che si sono presentati a sostenere le prove scritte.
3. Il titolo di studio per l’ammissione al concorso non è valutabile se non limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo richiesto per il conseguimento del titolo stesso. Non possono essere valutati titoli di studio superiori a quelli richiesti per l’ammissione al concorso.
4. Le eventuali pubblicazioni eseguite in collaborazione possono essere valutate solo se sia possibile stabilire l’effettivo contributo del candidato; nel caso in cui ciò non sia possibile, viene attribuito un punteggio al titolo, che viene suddiviso per il numero degli autori.
5. Le categorie di titoli – tra le quali individuare quelli valutabili - sono le seguenti:
a. titoli di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato)
b. periodi di effettivo servizio presso pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato o determinato. Al servizio effettivo prestato presso amministrazioni del comparto universitario verrà attribuita una maggiorazione del relativo punteggio;
c. attività di collaborazione continuata e continuativa presso amministrazioni del comparto universitario, purchè l’oggetto della prestazione sia inerente alla categoria e all’area messa a concorso;
d. incarichi svolti nell’ambito dei rapporti di servizio di cui alla precedente lettera b);
e. pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali
f. attività di docenza in corsi di formazione rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni;
g. attestati di qualificazione professionale;
h. incarichi di insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado o università;
i. abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici.
j. Patente Informatica Europea (Ecdl).
6. I titoli devono comunque essere inerenti e qualificanti per il posto messo a concorso e devono essere prodotti entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
7. Il bando di concorso indica i titoli valutabili tra quelli indicati al comma 5 del presente articolo ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
8. Il risultato della valutazione dei titoli – salvo quanto previsto diversamente da norme specifiche – deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali, tramite affissione all’albo della Sezione Personale tecnico-amministrativo.
9. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, come disposto dal successivo comma 5 dell’art. 7.
10. Le prove d’esame si svolgono con gli stessi criteri di cui all’art. 7 del presente regolamento.