Art. 5 - Concorso per titoli

Art. 5 - Concorso per titoli

1. L’assunzione mediante concorso per titoli avviene esclusivamente in applicazione di disposizioni di legge o di altre fonti normative e limitatamente alle categorie di personale da esse previste.
2. I titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli vengono espressamente indicati nel bando di concorso.
3. La valutazione dei titoli avviene con i medesimi criteri di cui all’art. 4, fatte salve diverse disposizioni di legge.

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