Art. 6 - Modalità di presentazione dei titoli

Art. 6 - Modalità di presentazione dei titoli

1. Al fine della valutazione dei titoli – ivi compresi i titoli di preferenza e precedenza - i candidati devono comprovarne il possesso mediante una delle seguenti modalità:
a) produzione in originale o fotocopia autenticata;
b) produzione in fotocopia corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che ne attesti l’autenticità all’originale;
c) produzione di dichiarazione resa in apposito modulo allegato all’istanza di ammissione al concorso in sostituzione delle normali certificazioni, nella quale dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari, a pena di non valutazione.
2. Le pubblicazioni, ove previste fra i titoli valutabili, al fine di permettere alla commissione un giudizio sul contenuto, non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva. Pertanto le stesse - ai fini della valutazione - devono essere allegate con una delle modalità previste ai punti a) o b) del precedente comma del presente articolo.
3. L’amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del punto c) del comma 1 del presente articolo al momento dell’assunzione in servizio, ovvero in caso sussistano ragionevoli o fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

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