Art. 8 - Preselezione

Art. 8 - Preselezione

1. In relazione al numero degli aspiranti al concorso, l’Università si riserva la facoltà di dar luogo ad una prova preselettiva consistente nella risoluzione di tests a risposta multipla, da svolgersi in un tempo predeterminato.
2. Le domande sono intese a valutare la cultura generale ed il possesso dei requisiti attitudinali commisurati alla posizione da ricoprire.
3. Nel bando di concorso viene determinato il numero degli ammessi alle prove d’esame a seguito del superamento della preselezione. Vengono ammessi alle prove concorsuali anche i candidati che eventualmente dovessero trovarsi a parità di punteggio con l’ultimo idoneo ammesso.
4. La mancata partecipazione alla prova di preselezione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.
5. Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

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