Art. 9 - Commissioni giudicatrici
Art. 9 - Commissioni giudicatrici1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso appartenenti al personale dirigente, tecnico-amministrativo, docente o ricercatore dell’università o a personale di altra pubblica amministrazione ovvero, se necessario, scelto tra professionisti di particolare qualificazione e competenza, e non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica dell’ Università, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali.
Le funzioni di presidente sono svolte da magistrati o da personale appartenente alla dirigenza o alla categoria EP, ovvero da personale docente o ricercatore.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a personale di categoria non inferiore alla C dell’area amministrativa.
Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
2. I componenti della Commissione devono appartenere almeno alla categoria messa a concorso.
3. Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 7 – se necessario – viene aggregato un collaboratore esperto linguistico, in qualità di consulente tecnico
4. Per quanto previsto dal comma 3 dell’art. 7, alla Commissione giudicatrice – se necessario - viene aggregato un esperto di informatica appartenente almeno alla categoria D, in qualità di consulente tecnico.
5. I componenti aggregati di cui ai precedenti commi 3 e 4 si limitano al giudizio strettamente inerente alla prova di lingua o di informatica.
6. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Direttore amministrativo.
7. Con lo stesso provvedimento possono essere nominati i membri supplenti della Commissione giudicatrice. I supplenti intervengono nelle sedute nelle ipotesi di impedimento documentato e motivato dei componenti effettivi, e in caso di dimissioni.