Art. 10 - Comitati di vigilanza e sorveglianza
Art. 10 - Comitati di vigilanza e sorveglianza1. Quando le prove scritte o preselettive abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da personale di categoria non inferiore alla D e composto da 3 membri di categoria non inferiore alla C, dei quali almeno uno dell’area amministrativa, con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Qualora le prove scritte o preselettive si svolgano nella stessa sede ma in locali diversi, viene individuato il personale addetto alla sorveglianza per ogni locale.
Le funzioni di sorveglianza vengono svolte da tre addetti per locale, appartenenti a qualsiasi area, e dei quali almeno uno di categoria non inferiore alla D.