Art. 11 - Adempimenti della commissione giudicatrice e dei concorrenti

Art. 11 - Adempimenti della commissione giudicatrice e dei concorrenti

1. La Commissione giudicatrice ed i concorrenti prima, durante e dopo lo svolgimento delle prove concorsuali, provvedono agli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del DPR 487/94, come integrato e modificato dal DPR 693/96.

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