Art. 11 - Adempimenti della commissione giudicatrice e dei concorrenti
Art. 11 - Adempimenti della commissione giudicatrice e dei concorrenti1. La Commissione giudicatrice ed i concorrenti prima, durante e dopo lo svolgimento delle prove concorsuali, provvedono agli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del DPR 487/94, come integrato e modificato dal DPR 693/96.