Art. 12 - Graduatorie di merito
Art. 12 - Graduatorie di merito1. Con decreto del Direttore amministrativo sono approvati gli atti del concorso, le graduatorie di merito e vengono dichiarati i vincitori, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa per quanto attiene eventuali riserve, precedenze e preferenze
2. In caso di parità di merito e di titoli di preferenza, si applicano i seguenti criteri di preferenza che devono essere inseriti nel bando di concorso:
a) la preferenza nei confronti del candidato più giovane
b) il voto più alto riportato nel titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso.
3. La graduatoria di merito e quella dei vincitori vengono pubblicate all’albo della Sezione Personale tecnico-amministrativo e inviate per la prescritta pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. Le graduatorie dei concorsi rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dalla data della sopracitata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Entro il suddetto termine di 24 mesi, l’Ateneo si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie sia per l’assunzione dei vincitori, sia al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
6. In assenza di graduatorie per assunzioni a tempo determinato nello stesso profilo, nel caso di effettive necessità ed urgenza, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono venir utilizzate anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, entro il termine di validità di 24 mesi di cui al precedente comma del presente articolo. In tali casi, l’assunzione a tempo determinato avviene senza pregiudizio all’instaurazione di successivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la stessa persona, nel rispetto della sua posizione in graduatoria.