Art. 15 - Procedura
Art. 15 - Procedura1. L’Università presenta allo Sportello del Lavoro della Provincia di Trieste la richiesta dei soggetti da assumere.
La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
a.	numero delle assunzioni che si intendono effettuare
b.	categoria ed area di riferimento
c.	mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti
d.	tipologia contrattuale
e.	requisiti professionali richiesti
f.	eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni
g.	modalità di svolgimento della prova selettiva, con l’indicazione del luogo, data e dei contenuti di svolgimento della stessa.
2.	Entro il termine fissato dalla Provincia, che decorre dalla ricezione della graduatoria degli aventi diritto, l’Università convoca i soggetti – in numero pari al doppio dei posti da coprire - secondo l’ordine di graduatoria, per sottoporli alla prova selettiva.
Alla sostituzione di coloro che non abbiano riposto alla convocazione, o non abbiano superato la prova, ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso, l’Università provvederà con ulteriori selezioni secondo l’ordine di graduatoria.
3.	La Commissione giudicatrice è formata ai sensi dell’art. 9 del presente regolamento.
4.	Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P. Reg. n. 311/2003, la selezione non comporta valutazione comparativa.
5.  I risultati delle prove vengono affissi all’albo della Sezione Personale tecnico-amministrativo: dalla data di tale affissione decorrono i termini per eventuali impugnative.