Art. 15 - Procedura

Art. 15 - Procedura

1. L’Università presenta allo Sportello del Lavoro della Provincia di Trieste la richiesta dei soggetti da assumere.

La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
a. numero delle assunzioni che si intendono effettuare
b. categoria ed area di riferimento
c. mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti
d. tipologia contrattuale
e. requisiti professionali richiesti
f. eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni
g. modalità di svolgimento della prova selettiva, con l’indicazione del luogo, data e dei contenuti di svolgimento della stessa.
2. Entro il termine fissato dalla Provincia, che decorre dalla ricezione della graduatoria degli aventi diritto, l’Università convoca i soggetti – in numero pari al doppio dei posti da coprire - secondo l’ordine di graduatoria, per sottoporli alla prova selettiva.

Alla sostituzione di coloro che non abbiano riposto alla convocazione, o non abbiano superato la prova, ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso, l’Università provvederà con ulteriori selezioni secondo l’ordine di graduatoria.
3. La Commissione giudicatrice è formata ai sensi dell’art. 9 del presente regolamento.
4. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P. Reg. n. 311/2003, la selezione non comporta valutazione comparativa.
5. I risultati delle prove vengono affissi all’albo della Sezione Personale tecnico-amministrativo: dalla data di tale affissione decorrono i termini per eventuali impugnative.

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