Art. 16 - Reclutamento mediante stipula di convenzione con lo Sportello del Lavoro della Provincia di Trieste

Art. 16 - Reclutamento mediante stipula di convenzione con lo Sportello del Lavoro della Provincia di Trieste

1. L’Università, al fine della copertura della quota d’obbligo prevista dalle norme vigenti, può procedere all’assunzione di soggetti disabili previa stipula di apposita convenzione con lo Sportello del Lavoro della Provincia di Trieste, secondo quanto disposto dall’art. 11 della legge 68 del 12.3.1999.
2. Qualora la procedura riguardi la copertura di posti per l’accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, i risultati delle prove vengono affissi all’albo della Sezione Personale tecnico-amministrativo: dalla data di tale affissione decorrono i termini per eventuali impugnative.

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